L’art. 3, comma 11-quinquies, della legge 26 febbraio 2021, n. 21 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2021), di conversione del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (“Decreto Milleproroghe”), attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite di immobili e negli spostamenti delle persone dovute al Covid-19, modificando l’art. 24 del d.l. 23/2020 (“Decreto Liquidità”), convertito, con modificazioni dalla legge 40 del 2020, ha prorogato la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione di alcune agevolazioni relative alla “prima casa” (riacquisto, rivendita e credito di imposta) dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.
A tale riguardo, si ricorda che il d.l. 23/2020 aveva disposto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”.
Secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 13 aprile 2020, sono perciò sospesi:
• i termini di 18 mesi dall’acquisto di immobile destinato a prima casa dove il contribuente deve perentoriamente trasferire la residenza,
• il termine di 1 anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa, entro i cinque anni dall’acquisto, deve riacquistarne una sempre a scopo prima casa dove trasferirà la residenza,
• il termine di 1 anno entro il quale un proprietario di prima casa deve rivenderla poiché ne ha acquistata un’altra che intende adibire a prima casa,
• il termine di 1 anno dalla vendita di immobile prima casa stabilito per il riacquisto di altra casa su cui si vuole far riconoscere un credito di imposta di registro o un credito iva corrisposti alternativamente sul primo acquisto.
Perciò riepilogando:
• i termini in corso al 23 febbraio 2020 sono sospesi fino a dicembre 2021 e ricominciano a decorrere dal 1° gennaio 2022;
• tutti i termini che avrebbero iniziato a decorrere tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, partiranno dal 1° gennaio 2022.
Non rientra tra i termini sospesi il triennio per ultimare i lavori nel caso di acquisto di edifici in corso di costruzione (Risp. AdE del 12 gennaio 2021 n. 39).
Il periodo di sospensione non si applica al termine quinquennale per la decadenza dell’agevolazione, previsto in caso di alienazione dell’immobile prima dei 5 anni (Circ. AdE del 13 aprile 2020 n. 9/E).
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La Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 prevede inoltre alcune modifiche alle disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, di cui al d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (recante “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”) ed in particolare del termine previsto dagli articoli 3, comma 7-bis e 4, comma 1-bis del medesimo decreto, per l’emanazione dei decreti attuativi da parte del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 3, comma 7-bis) nonché da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 4, comma 1-bis), recanti la determinazione del contenuto e delle caratteristiche delle polizze fideiussorie e della polizza assicurativa decennale postuma, nonché i relativi “modelli standard”.
Il testo novellato prevede che i citati 90 giorni per l’emanazione dei decreti di cui sopra decorre dalla data del 30 settembre 2021. Nelle more, il contenuto delle fideiussioni e delle polizze dovrà quindi essere convenuto tra le parti sempre però nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 122/2005.