Dal 1 gennaio 2014 scatta il restyling delle imposte relative ai trasferimenti immobiliari. La tassazione diventa più semplice, di contro, però, spariscono tutte le agevolazioni, ad eccezione di quelle relative alla prima casa e ai trasferimenti di fondi ad imprenditori agricoli.
Nelle compravendite immobiliari si riducono a tre le aliquote proporzionali che, per gli atti fra privati, assorbiranno anche l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.
Se l’immobile soddisfa i requisiti della prima casa, l’imposta di registro scende dal 3% al 2%, calcolato sul valore congruo ai fini fiscali (rendita catastale moltiplicata 115,5), mentre le imposte ipotecaria e catastale si pagano in quota fissa: 50 euro l’una e non più 168. Da questa agevolazione sono esclusi gli immobili accatastati come A/1, A/8 e A/9.
PER LE SECONDE CASE IMPOSTA REGISTRO AL 9%
Per queste tipologie di lusso e per tutte le residenziali non prima casa l’imposta di registro va al 9% ma non può comunque essere inferiore a 1000 Euro. Le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 50 euro ciascuna, e non sono dovuti l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.
Sale il conto per chi compra dal costruttore in regime IVA: le imposte di registro, catastale e ipotecaria costano 200 euro l’una, contro 168 e inoltre, in questo caso, rimangono l’imposta di bollo di 230 euro, i tributi speciali catastali di 35 euro e le tasse ipotecarie di 55 euro. Per la compravendita, è prima casa se l’acquirente porta la residenza nel medesimo Comune in cui si trova l’immobile e a condizione che non abbia un’altra casa nel comune o un’altra casa nel territorio nazionale acquistata con agevolazione.
Vengono, inoltre, meno le aliquote ridotte previste per l’acquisto di: immobili di interesse storico e artistico; abitazioni esenti da IVA da parte di società immobiliari di rivendita che si impegnino a ritrasferirle entro tre anni; immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.
SALVO IL MECCANISMO DEL “PREZZO VALORE”
Resta in vigore il meccanismo del “prezzo valore”, perché non costituisce un’agevolazione ma una modalità di determinazione della base imponibile l’agevolazione “prima casa”. Questa misura ha lo scopo di evitare l’evasione fiscale connessa all’acquisto di immobili il cui valore dischiarato è inferiore al prezzo reale. Un’evasione subdola e difficile da provare se non con costi di “indagine da parte dell’agenzia delle entrate, spesso coinvolta in conteziosi che si trascinano per anni prima di riuscire a riscuotere il dovuto.
Il Notariato osserva, in una nota interpretativa, che questa riforma, pur rappresentando una semplificazione anche ai fini dell’attuazione delle imposte indirette, comporta tuttavia “un innalzamento dell’imposizione per tutte quelle fattispecie precedentemente disciplinate da norme di agevolazione, inserite o meno nel previgente art. 1 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, alcune con un evidente impatto economico e sociale”. Inoltre, anche la misura di 1000 euro quale “imposta minima” determina un aumento dell’imposizione in tutte quelle fattispecie, erto di non poco rilievo in alcuni territori italiani, in cui alla base dell’atto di trasferimento siano posti immobili (abitazioni, pertinenze, terreni agricoli) di esiguo valore”
(Articolo tratto dall’inserto Casa del Messaggero del 18 gennaio 2014 con testi a cura del consiglio Nazionale del Notariato)