I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta n. 462, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito all’acquisto della prima casa da parte degli italiani residenti all’estero. Vediamo quanto chiarito.
Il caso in questione riguarda un cittadino italiano residente all’estero, correttamente iscritto all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (Aire) e residente fiscale in Olanda. L’istante non è proprietario e non possiede alcun immobile in Italia.
Avendo acquistato un appartamento per investimento, dove quindi non verrà spostata la residenza estera, ha chiesto un mutuo ipotecario alla banca, che ha processato la pratica come “acquisto seconda casa“. Secondo il notaio, però, la pratica doveva essere processata come “acquisto prima casa“, poiché anche i residenti all’estero hanno diritto alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
L’istante ha dunque domandato all’Agenzia delle Entarte se è possibile avere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata.
Con la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto istante non è legittimato alla presentazione dell’istanza di rimborso. Sottolineando: “Il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso della maggiore imposta sostitutiva eventualmente versata è la Banca erogatrice del mutuo che, ai sensi dell’articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a seguito di specifica opzione, applica l’imposta sostitutiva in luogo dell’imposta di registro, bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative in relazione a determinate operazioni di finanziamento quali individuate dall’articolo 15 e seguenti del citato d.P.R. n. 601 del 1973 (cfr risoluzione ministeriale 12 luglio 2006, n. 85/E)”.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre evidenziato che dal contratto di mutuo oggetto dell’istanza “risulta che la parte mutuataria ha dichiarato che il finanziamento è stato contratto per l’acquisto/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze da adibire come ‘seconda casa’, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro). Detta dichiarazione ha correttamente determinato il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’applicazione dell’aliquota al 2 per cento”.
L’amministrazione finanziaria ha dunque precisato che “in base alle dichiarazioni rilasciate nell’atto di finanziamento, non si ritiene sussistano i presupposti di legge per ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva”. E ha evidenziato che “l’art. 18 del d.P.R. n. 601 del 1973 prevede, tra l’altro, che ‘Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all’acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l’aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell’ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all’articolo 15 erogati in ciascun esercizio. La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo'”.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui “il contribuente ritenga di essere nella condizione di poter fruire dell’applicazione dell’aliquota dello 0,25 per cento, in quanto il mutuo è finalizzato all’acquisto di un’abitazione c.d. ‘prima casa’, può rendere le relative dichiarazioni (previste dalla citata nota II-bis) con un atto di mutuo sostitutivo e modificativo di quello già presentato, secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto originario”.
Quindi, se il contribuente ritiene di poter usufruire delle agevolazioni prima casa, può optare per un atto di mutuo sostitutivo e modificativo di quello già presentato.