REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
Roma, 27 agosto 2011
PARTE PRIMA – PARTE SECONDA
Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986
DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE – VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 – 00147 ROMA
IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.) 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)
Modalità di abbonamento e punti vendita: L’abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appen- dice e mediante versamento dell’importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbo- namento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio – Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685149 – 06-51685076. Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica. Gli utenti sono assistiti da un servizio di “help” telefonico (06-85084200). Da Gennaio 2001 l’accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico. Si rinvia ugualmente all’appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.
Riproduzione anastatica
PARTE I
LEGGI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in mate- ria di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in mate- ria di programmi di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche), 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistica-edilizia) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 3
*
27-8-2011 – Supplemento ordinario n. 160 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 32
LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 11.
Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011-2013 della Regione Lazio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 28
LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 12.
Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 182
LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 13.
Disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 221
LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 14.
Disciplina delle strutture turistiche ricettive all’aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 ago- sto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche) e successive modifiche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 223
LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 15.
Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente S.p.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 228
ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2011, n. 355.
Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011-2013 della Regione Lazio. Approvazione documento tecnico (articolo 17, commi 9 e 9 bis, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)
. . . . . . .
» 59
— 2—
*
27-8-2011 – Supplemento ordinario n. 160 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 32
PARTE I
LEGGI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche), 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistica- edilizia) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti).
— 3—
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga
la seguente legge:
Art. 1 (Modifica all’articol0 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per Pediiizia residenziale sociale”)
1. A1 comma 1 delParticolo 1 della 1.r. 21/2009 le parole: “nonché della normativa sulle zone agricole” sono soppresse.
Art. 2 (Sostituzione del Particolo 2 della l.r. 21/2009)
1. L’articolo 2 della 1.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di sostituzione edilizia degli edifici di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 4, e 5 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussista, alternativamente, una delle seguenti condizioni:
a) siano edifici legittimamente realizzati ed ultimati come definiti dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
*
27-8-2011 – Supplemento ordinario n. 160 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 32
— 4—
2. di cui a1 comma 1 da effettuarsi su edifici realizzati abusivamente nonché:
recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche ovvero, se non ultimati, abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio;
b) siano edifici ultimati per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche a seguito della formazione del silenzio-assenso per decorso dei termini di cui agli articoli 35 della 1. 47/1985, 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 nonché dell’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche ovvero venga rilasciato entro il termine previsto dall’artieoi0 6, comma 4.
Le disposizioni del presente capo non si applicano agli interventi
a) su edifici situati nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR);
b) su edifici situati nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta; c) su edifici situati nelle aree naturali protette, con esclusione delle zone di promozione economica e sociale individuate nei piani di assetto delle aree naturali protette vigenti ovvero, in assenza dei piani di assetto, delle zone B individuate dalle leggi istitutive delle aree ai fini dell’applicazione delle disposizioni di salvaguardia ovvero, in assenza dell’ndividuazione delle zone B, nelle zone che nelle leggi istitutive delle aree naturali protette si considerano edificabili ai fini dell’applicazione delle norme di salvaguardia ed in ogni caso ovunque ricorrano le condizioni di cui al comma 1; d) su edifici situati nelle aree del demanio marittimo;
e) su edifici situati nelle zone di rischio molto elevato individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche e alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali) e successive modifiche, adottati o approvati, fatta eccezione per i territori ricadenti nei comprensori di bonifica in cui la sicurezza del regime idraulico è garantita da sistemi di idrovore; f) su edifici situati nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali nonché agli standard di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968; g) su edifici situati nelle fasce di rispetto, come definite dal decreto dei Ministro peri lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404, delle strade pubbliche, fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché nelle fasce di rispetto ferroviarie, igienico-sanitarie e tecnologiche;
*
27-8-2011 – Supplemento ordinario n. 160 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 32
— 5—
h) su casali e complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930. 3. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, gli interventi di cui al presente capo sono consentiti previa autorizzazione de11’amministrazione preposta alla tutela dei vincolo, secondo quanto previsto dall’articolo 146 dei cLigs. 42/2004.
4. l comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.
5. Ai fini dell’attuazione della presente legge, i parametri urbanistici ed edilizi della volumetria o della superficie utile, utilizzati per il calcolo dei volumi o delle superfici degli edifici esistenti nonché degli edifici compresi nei piani previsti dalla presente legge, devono essere gli stessi utilizzati per il calcolo degli ampliamenti previsti negli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4.”.
Art. 3 (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 21/2009)
L’articolo 3 della 1.1’. 21/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Interventi di ampliamento degli edifici)
1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, interventi di ampliamento, nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile:
a) 20 per cento per gli edifici indicati nell’articolo 2 a destinazione residenziale, pubblica o privata, uni-plurifamiliari, per un incremento complessivo massimo, per ogni edificio così come definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820, di 70 metri quadrati di superficie, e comunque per ogni unità immobiliare dell’edifìcio dotata di specifica autonomia funzionale;
b) 20 per cento per gli edifici indicati nell’articolo 2 destinati alle strutture che prestano servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche, per un incremento massimo di 200 metri quadrati per l’intero edificio;
c) 20 per cento per gli edifici di cui all’articolo 2, a destinazione non residenziale, per un incremento massimo di 200 metri quadrati di superficie per l’intero edificio; tali limiti sono aumentati al 25 per cento, per un incremento massimo di 500
*
27-8-2011 – Supplemento ordinario n. 160 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 32
— 6—
metri quadrati, in caso di destinazione per le attività produttive e artigianali;
d) per gli edifici a destinazione mista, residenziale e non, le percentuali ed i limiti massimi previsti dalle lettere a) e b) si sommano e vengono calcolati in relazione alla volumetria o alla
superficie utile delle singole porzioni a differente destinazione. 2. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti, altresì, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, interventi di realizzazione di pertinenze che non comportino aumenti di volume e di superficie utile.
3. Gli ampliamenti di cui al comma l sono consentiti anche con aumento del numero delle unità immobiliari:
a) in adiacenza, in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell’edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricate esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale; b) nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto dei Ministro per i lavori pubblici 2 aprile i968.
4. Gli interventi di cui al comma ì sono realizzati nel rispetto del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008.
5. Gli ampliamenti di cui al comma l devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/9l/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) nonché dalla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma l, lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 concernente attuazione della direttiva 2002/9l/CE sul rendimento energetico in edilizia) e successive modifiche e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). Le percentuali di cui al comma 1 sono elevate di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano Fuso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a i Kw.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 la realizzazione degli ampliamenti di cui al Comma 1 è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresi gli impianti autonomi approvati dall’organo competente, e delle opere di urbanizzazione secondaria ovvero al loro adeguamento o realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti, nonché alla realizzazione dei parcheggi di cui all’articolo 41 scxies della legge 17 agosto i942, n. 1150 (Legge urbanistica), purché la superficie da destinare a parcheggio, calcolata in relazione all’entità dell’ampliamento, non sia inferiore a 20 metri quadrati.
7. Qualora venga comprovata l’impossibilità dell’adeguamento o della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, come individuati: dagli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
*
27-8-2011 – Supplemento ordinario n. 160 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 32
— 7—
apriie 1968, la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è consentita purché il titolo abilitativo edilizio sia subordinato al pagamento, oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario pari ai S0 per Cento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 16 del decreto dei Presidente della Repubblica 6 giugno 2901, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche. Le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate dai comuni all’adeguamento dei servizi e delle infrastrutture nei territori interessati dagli interventi. Qualora gli intervenuti di ampliamento siano realizzati negli ambiti interessati da piani di recupero, le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate ai consorzi di autorecupero, al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo. Per i fini di cui al presente comma i comuni possono individuare nuove aree, prevalentemente contermini alle zone ove ricadono gli interventi, per adeguare gli standard urbanistici.
8. Gli ampliamenti di cui al comma i non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti dalla presente legge nonché da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Per gli edifici costituiti da più Unità immobiliari, le percentuali di cui al comma l sono applicabili proporzionalmente alle singole unita e gli ampliamenti devono essere realizzati sulla base di un progetto unitario, riguardante l’intero edificio, fatta salva la fattispecie di cui al comma l, lettera a), per la quale l’ampliamento fino al 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente, è applicabile integralmente alla singola unità immobiliare. Gli ampliamenti di cui al comma l, lettera a) sono cumulabili con il recupero a fini residenziali dei volumi accessori e pertinenziali di cui all’articolo 5, comma l, lettera a), esclusivamente per le tipologie residenziali unifamiliari, plurifamiliari a schiera e comunque per ogni unità immobiliare dell’edificio, così come definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820, dotata di specifica autonomia funzionale.
9. La destinazione d’uso degli edifici di cui al comma 1 deve essere mantenuta per dieci anni dalla dichiarazione di attuazione dei lavori relativi agli interventi di ampliamento.
10. Qualora gli interventi di cui al comma I afferiscano alla prima casa, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il 31 dicembre 2011, una riduzione fino al massimo del 30 per cento del Contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria’.
Art. 4 (Inserimento dell’articolo 3 bis alla l.r. 21/2009)
Dopo Articolo 3 della 1.1‘. 21/2009 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis (Incentivi per l’adeguamento degli edifici esistenti)
1. Al fine di incentivare l’adeguamento di un intero edificio esistente secondo quanto previsto dalla vigente normativa antisismica, le percentuali di cui all’articolo 3, comma 1, sono così incrementate:
*
27-8-2011 – Supplemento ordinario n. 160 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 32
— 8—
a) fino al 35 per cento della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un massimo di 90 metri quadrati, per gli edifici di cui all’artic0lo 3, comma 1, lettere a) e b), ricadenti nella zona sismica l o nella sottozona sismica 2a o 2b, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387;
b) fino al 25 per cento della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un massimo di 80 metri quadrati, per gli edifici di cui all’articolo 3, comma l, lettere a) e b), ricadenti in sottozona sismica 3a o sottozona sismica 3h, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 387/2009. 2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 3, commi 3, 4, S, 6, 7 e 8.”.
Art. 5 (Modifiche alla i.r. 21/2009 e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36, 26 giugno 1997, n. 22, 6 ottobre 1997, n. 29, 6 luglio 1998, n. 24, 22 dicembre 1999, n. 38, 6 agosto 2007, n. 13, 27 maggio 2008, n. 6, 11 agosto 2008, n. 15 e 16 aprile 2009, n. 13. Disposizioni transitorie ed abrogativo. Entrata in vigore)
1. Dopo l’articolo 3 bis della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:
“Art. 3 ter
1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti cambi di destinazione d’uso a residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, e di completamento, con ampliamento entro il limite del 30 per cento della superficie utile esistente nei limiti previsti dalla lettera c), previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, degli edifici di cui all’articolo 2 aventi destinazione non residenziale, che siano dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010, ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto ii titolo abilitativo edilizio ovvero, limitatamente agli edifici con destinazione d’uso direzionale, che siano anche in via di dismissione. Gli interventi di cui al presente comma sono consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) gli interventi non possono riguardare edifici ricompresi all’interno delle zone D di cui al decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968, ovvero nell’ambito di consorzi industriali o di piani degli insediamenti produttivi, fatti salvi gli interventi nelle zone omogenee D inferiori a 10 ha, che riguardino edifici dismessi o mai utilizzati alla data del 31 dicembre 2005;
b) gli interventi non possono riguardare gli edifici ricompresi all’interno delle zone omogenee E, di cui al decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968;
e) gli interventi sono finalizzati al cambio di destinazione d’uso in residenziale fino ad un massimo di 15.000 metri quadrati di superficie utile lorda esistente, da incrementare con l’ampliamento di cui alla linea de presente comma; tali interventi sono subordinati a
*
27-8-2011 – Supplemento ordinario n. 160 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 32
— 9—
riservare una quota della superficie complessiva oggetto di trasformazione alla locazione con canone calmierato per l’edilizia sociale, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con regolamento di attuazione; detta quota e stabilita nella misura minima del 30 per cento per cambi di destinazione d’uso con una superficie esistente inferiore a 10.000 metri quadrati e nella misura minima del 35 per cento per cambi di destinazione d’uso con una superficie esistente superiore a 10.000 metri quadrati e inferiore a 15.000 metri quadrati; nelle percentuali riservate alla locazione può essere destinata una quota alla locazione per studenti universitari e alle categorie protette e svantaggiate come definite dalle norme nazionali e comunitarie nonché ai componenti del comparto sicurezza, dei vigili del fuoco e delle forze armate;
d) gli interventi sono realizzati nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli articoli S e 9 del decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968. 2. Gli interventi di modifica di destinazione d’uso di cui ai comma I determinano automaticamente la modifica della destinazione di zona dell’area di sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio.
3. E’ consentita, nelle aree edificabili libere con destinazione non residenziale nell’ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata, ancorché decaduti, con esclusione dei piani degli insediamenti produttivi, dei piani industriali particolareggiati, nonché di quelli approvati ai sensi dell’articolo li del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la realizzazione di immobili ad uso residenziale entro il limite di 10.000 metri quadrati di superficie utile lorda e comunque non oltre la superficie non residenziale prevista dal piano. incrementata del 10 per cento dell’intera volumetria prevista dal piano stesso, proporzionalmente distribuita in relazione alle volumetrie ammesse per ogni area libera destinata a non residenziale. La realizzazione di tali interventi rimane subordinata alla riserva di una quota di superficie, stabilita nella misura minima del 30 per cento, destinata alla locazione con canone calmierato per l’edilizia sociale secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui al comma l, lettera c).
4. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 sono consentiti cambi di destinazione d’uso a residenziale degli edifici adibiti a strutture sanitarie private che cessano Fattività sanitaria in conseguenza di quanto previsto nei piani regionali di rientro della rete ospedaliera o nel piano cli rientro dal disavanzo sanitario, nonché di tutti i provvedimenti ad essi connessi.
5. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal dlgs. l92/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e successive modifiche, dal dpr. 59/2009 e dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2009.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero, al loro adeguamento o realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto
*
27-8-2011 – Supplemento ordinario n. 160 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 32
— 10 —
aumento di volume 0 di superficie utile degli edifici esistenti, nonché alla realizzazione dei parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della 1. 1150/1942.
7. Nel caso in cui gli interventi previsti al comma 1 riguardino un edificio con una superficie utile inferiore a 500 quadrati o riguardino un immobile edificato in un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o un immobile ricompreso all’interno di un piano di recupero approvato ai sensi della 1.1‘. 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche, può non applicarsi la condizione di cui al comma l, lettera c), purché l’interessato corrisponda, prima dell’ultimazione dei lavori, il pagamento di un importo pari al 20 per cento del corrispondente valore catastale determinato ai fini dell’imponibile ICI o si impegni alla realizzazione di opere pubbliche di interesse dell’amministrazione comunale di pari importo.
8. Le disposizioni previste dal presente articolo possono riguardare anche interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al cambio di destinazione (Fuso in residenziale di edifici, o parti di essi, aventi destinazione non residenziale anche non dismessi ricadenti all’interno dei piani di zona di cui alla legge l8 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e successive modifiche o a1l’interno dei piani di recupero di cui alla l.r. 28/1980 e successive modifiche.
9. I comuni istituiscono il registro degli interventi di cui al presente articolo al fine di monitorare l’incremento dei pesi insediativi nell’ambito del territorio comunale. I comuni provvedono annualmente a trasmettere i dati riepilogativi alla Regione”.
articolo 4 della 1.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
(Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici)
l. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti, con esclusione degli edifici ricadenti nelle zone C di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 realizzati da meno di venti anni e previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro i limiti massimi di seguito riportati della volumetria o della superficie utile esistente, degli edifici di cui all’articolo 2, limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50 per cento, ampliamento fino al 35 per cento;
b) per edifici a destinazione prevalentemente non residenziale, ampliamento fino al 35 per cento e comunque non superiore a 350 metri quadrati, a condizione che nella ricostruzione si rispettino le destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici;
c) per edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a 500 metri quadrati in stato di degrado, ampliamento fino al 60 per cento, a condizione che venga mantenuto almeno il precedente numero di unità immobiliari in capo ai proprietari;