Coloro che rivendono l’immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni previste per la prima casa l’ attuale normativa prevede la possibilità di godere di un credito d’ imposta. Affinché si possa usufruire di tale credito d’ imposta è necessario che si verifichi la condizione che entro un anno dalla vendita venga acquistata una nuova abitazione non di lusso da adibire a prima casa.
L’ agevolazione che si tramuta in un beneficio “prima casa”, corrisponde all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. Tale cifra non può comunque in ogni caso essere maggiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.
Proviamo di seguito a riportare un piccolo esempio che può aiutarci a capire meglio il significato di quanto detto più sopra. Supponiamo di aver pagato nel primo acquisto un’ imposta di registro di 4.500,00 euro mentre per il secondo acquisto che dobbiamo fare l’ imposta di registro ammonterebbe a 4.000,00 euro. La differenza ossia i 500,00 euro non potranno essere richiesti a rimborso.
Può’ usufruire del credito d’imposta anche chi ha acquistato l’abitazione con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993 (che quindi non ha formalmente usufruito delle agevolazioni “prima casa”) ma comunque non prima dell’entrata in vigore della legge n. 168 del 1982. In tal caso e’ però’ richiesto che l’acquirente, già allora, fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della “prima casa”.
Come si utilizza il Credito d’ Imposta
C’ è la possibilità di utilizzare il credito d’ imposta in diversi modi; spetterà al contribuente utilizzare il credito nel modo più giusto. Ricapitolando possiamo dire che il credito d’ imposta può essere utilizzato nei seguenti modi:
– in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
– in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
– in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui e’ stato effettuato il riacquisto stesso;
– in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24
Per poter usufruire di tale agevolazione ossia del credito d’imposta si rende necessario che il contribuente esprima la propria volontà attraverso apposita dichiarazione da inserire nel nuovo atto di riacquisto della nuova abitazione da adibire a prima casa, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Se, per erroneamente, la su menzionata dichiarazione non viene inserita nell’ atto notarile, e’ comunque prevista la possibilità di poter integrare l’atto originario di acquisto con la stessa. In questo caso, non e’ preclusa la spettanza del credito d’imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti.
Quando non si ha Diritto al Credito d’ Imposta
Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall’agevolazione “prima casa” in relazione al precedente acquisto, il credito d’imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:
– se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioe’ usufruire del beneficio “prima casa”;
– se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”;